Articolo 14 - Trattato della Legge 12 aprile 1995, n. 126
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29 aprile 1995
Art. 14
Autorita' centrali.
1. Agli effetti del presente Trattato qualsiasi comunicazione dovra' essere inoltrata dall'Autorita' centrale di una Parte all'Autorita' centrale dell'altra Parte. Queste comunicheranno direttamente tra di loro. Per la Repubblica italiana Autorita' centrale e' il Ministro di Grazia e Giustizia; per la Repubblica di Bulgaria sono Autorita' centrale il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale della Repubblica. E' ammessa anche la comunicazione per via diplomatica.
2. Le comunicazioni tra le Parti sono redatte nella lingua della Parte che le effettua e non e' necessaria la traduzione ne' delle stesse, ne' dei documenti allegati.
3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione ai fini del presente Trattato.
Entrata in vigore il 29 aprile 1995