Articolo 5 - Trattato della Legge 12 aprile 1995, n. 126
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 aprile 1995
Art. 5
Notificazioni
1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.
2. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione, inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o un'attestazione delle modalita' e della data della notificazione nonche' delle generalita' e della qualita' della persona che ha ricevuto l'atto.
Entrata in vigore il 29 aprile 1995