Art. 1. 1. L' art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Corpo fore- stale dello Stato). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato e' richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 149/1990 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato) e' cosi' formulato: "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all' art 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 , saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l' art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 ".
- L' art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalita' di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:
"Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1:
- Il D.P.C.M. n. 411/1987 regola gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.
"Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Corpo fore- stale dello Stato). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato e' richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 149/1990 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato) e' cosi' formulato: "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all' art 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 , saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l' art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 ".
- L' art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalita' di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:
"Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1:
- Il D.P.C.M. n. 411/1987 regola gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.