Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 luglio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 luglio 2000 |
Commentari • 5
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1 Introduzione; 2 La qualità di erede; 3 Come si accetta l'eredità; 4 I legittimati all'acquisto dell'eredità; 5 I legittimati all'accettazione; 6 Accettazione dell'eredità: trascrizione; 7 Accettazione con beneficio di inventario; 8 Nullità del divieto di accettare con beneficio di inventario; 9 Eredità: esenzione dal pagamento dei debiti per il legatario Le ipotesi di ammissibilità di esenzione dal pagamento dei debiti per il legatario ex art. 756 c.c. 1. Introduzione Nell'ordinamento italiano, con l'apertura della successione i beni e diritti ereditari sono offerti ai soggetti destinati a succedere, i quali, tuttavia, non divengono automaticamente eredi ma solo titolari di …
Leggi di più… - 2. L’acquisto del legato da parte di persone giuridiche: l’abolizione dell’autorizzazione governativa.Dott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/
Le persone giuridiche non necessitano più di un'apposita autorizzazione governativa per l'acquisto del legato. Ai sensi dell'art. 649, comma 1 c.c., il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Il diritto (reale o di credito) viene acquistato dal legatario ipso iure nel senso che non è necessaria, come per l'eredità, l'accettazione: coincidendo, dunque, nel legato, vocazione, delazione e acquisto, anche quando al legato sia apposta una condizione sospensiva, con cui si formerà un'aspettativa di diritto. Dal principio di automaticità dell'acquisto dovrebbe discendere l'inutilità dell'accettazione del legato, ma la Corte di Cassazione[1]ne ha …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. L'ordinanza n. 10447/17 in sintesi – 2. “Dinamismo nella conclusione dei contratti”, prestazione dei servizi di investimento e “ponderazione” – 3. Forma scritta del contratto di intermediazione mobiliare ed ordinamento comunitario – 4. Forma ad substantiam e “forma informativa” – 5. La forma ad substantiam … – 6. … e la sottoscrizione – 7. I §§ 126 e 126b, BGB – 8. Due precisazioni e qualche conclusione. Il problema della compliance negli intermediari finanziari. 1. – L'ordinanza n. 10447/17 in sintesi Il problema del c.d. “contratto monofirma”, vale a dire del contratto di credito o del contratto di intermediazione mobiliare sottoscritto solo dal cliente interseca questioni …
Leggi di più… - 4. Capacità di ricevere per testamento: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 agosto 2020
- 5. Come si acquista la qualità di eredeGiampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 8 settembre 2018
Avv. Giampaolo Morini - Nell'ordinamento italiano, con l'apertura della successione i beni e diritti ereditari sono offerti ai soggetti destinati a succedere, i quali, tuttavia, non divengono automaticamente eredi ma solo titolari di un diritto potestativo di accettarla. Infatti, mentre in altri sistemi giuridici (come ad esempio quello francese e quello tedesco) vige il principio della saisine per cui il patrimonio del de cuius passa automaticamente in capo all'erede, nel nostro sistema giuridico l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.) in virtù del principio per cui un soggetto diventa titolare di diritti ed obblighi solo con dopo avervi espressamente acconsentito [1]. …
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Giurisprudenza • 27
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 16/10/2024, n. 17929Provvedimento: Pubblicato il 16/10/2024 N. 17929/2024 REG.PROV.COLL. N. 10636/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10636 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Perone, Giancarlo Pompilio, Marcello Collevecchio e Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Pomezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Leoncilli, con …Leggi di più...
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- 2. Trib. Firenze, sentenza 26/04/2024, n. 1354Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE I CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei magistrati dott.ssa Silvia Governatori Presidente rel dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2018 promossa da: , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 con avv.ti prof. Adolfo Di Majo, Filippo Cecchetti e [...] Parte_7 Fulvio Ferlito PO LE Orlandi Cardini, in proprio e quali Parte_8 Parte_9 eredi di con avv. Fulvio Ferlito PEsona_1 GU LE , Parte_1 Controparte_1 Parte_10 [...] con avv.ti Carlo Poli e …Leggi di più...
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- 3. Corte Cost., sentenza 26/07/2024, n. 152Provvedimento: SENTENZA N. 152 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. …Leggi di più...
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- 4. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2023, n. 1941Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 14.09.2023 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5479/2022 TRA (C.F.: , in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappr.to e dif.so, giusta procura in atti, dall'Avv. Tommaso Santoro, con cui elett. dom. in Caserta alla Via Gennaro Tescione n. 209 OPPONENTE E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti …Leggi di più...
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- 5. TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 1534Provvedimento: Pubblicato il 16/06/2023 N. 01534/2023 REG.PROV.COLL. N. 00893/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 893 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Puccini, 3; contro Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). - 1. L' articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218 , sono abrogati. Sono altresi' abrogati l' articolo 600, il quarto comma dell' articolo 782 e l' articolo 786 del codice civile , nonche' le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
2. L' articolo 473 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 473 (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle societa'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per l' art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l' art. 473 del codice civile , vedasi note all'art. 1.
Note all' art. 1:
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 , reca "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- La legge 21 giugno 1896, n. 218 , recava: "Competenza dei prefetti ad autorizzare le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili".
- Il testo dell' art. 782 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 782 (Forma della donazione). - La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. (comma abrogato)". - Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.