Art. 8. Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi 1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilita', concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 .
Dal 1 aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finaziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilita', ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorso pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato. ((3)) 1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "21 marzo".
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 39, comma 13-ter) che "Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8 , comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2 , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 , si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi."
Dal 1 aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finaziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilita', ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorso pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato. ((3)) 1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "21 marzo".
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 39, comma 13-ter) che "Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8 , comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2 , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 , si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi."