2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del ((1° gennaio 2021)) . Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del ((30 giugno 2021)) ; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del ((30 giugno 2021)) .(9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.C.M 30 giugno 2008, (in G.U. 7/7/2008, n. 157), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La redazione della perizia giurata di stima nonche' il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 , e successive modificazioni, possono essere effettuati entro il 20 luglio 2008, senza alcuna maggiorazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano comunque fermi i termini previsti per il versamento delle rate successive alla prima".