Articolo 7 del Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282
Articolo 6 quinquiesArticolo 8
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24 dicembre 2002
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1 gennaio 2015
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1 gennaio 2019
Art. 7. Dismissione di beni immobili dello Stato 1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ((nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021)) , mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalita' e dei termini indicati nella lettera di invito, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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