Art. 4. Disposizioni in materia di concessionari della riscossione 1. Nell' articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale".
(( 1-bis. All' articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si applicano interessi".
1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell' articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 , per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale".
(( 1-bis. All' articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si applicano interessi".
1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell' articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 , per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))