Articolo 15 del Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132
Articolo 7Articolo 7 ter
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30 settembre 2023
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29 novembre 2023
Art. 15.

Proroga ((di)) termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza

1. Il termine massimo di cui all' articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , e' prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validita', in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003 .
((1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali"))
Entrata in vigore il 29 novembre 2023
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