Articolo 9 del Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90
Articolo 8Articolo 10
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18 aprile 1993
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22 settembre 2018
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2 gennaio 2024
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194))
Entrata in vigore il 2 gennaio 2024
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