Articolo 13 - Protocollo della Legge 15 gennaio 2004, n. 27
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5 febbraio 2004
Articolo 13
PROCEDURA SEMPLIFICATA

8. 1. Una Parte importatrice puo', a patto che adeguate misure siano applicate per garantire che il movimento transfrontaliero intenzionale non presenti pericoli di organismi viventi modificati, conformemente all'obiettivo del Protocollo, specificare in anticipo al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici:
a) i casi in cui il movimento transfrontaliero intenzionale di cui e' destinataria puo' aver luogo, nello stesso momento in cui il movimento le viene notificato; b) Le importazioni di organismi viventi modificati esentati dalla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa.

Le notifiche di cui al capoverso a) precedente sono valide per
ulteriori movimenti analoghi a destinazione della stessa Parte.

2. Le informazioni concernenti un movimento transfrontaliero intenzionale che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1 a) precedente sono quelle indicate all'allegato I.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2004