Articolo 37
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, da parte degli Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della Convenzione.
Il presente Protocollo entra in vigore per uno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che lo ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 precedente, sia il novantesimo giorno dopo la data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione d'integrazione economica, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sia nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica, con preferenza per la data piu' tardiva.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo in aggiunta agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, da parte degli Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti della Convenzione.
Il presente Protocollo entra in vigore per uno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che lo ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 precedente, sia il novantesimo giorno dopo la data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione d'integrazione economica, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sia nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per tale Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica, con preferenza per la data piu' tardiva.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato come essendo in aggiunta agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.