Articolo 30 - Protocollo della Legge 15 gennaio 2004, n. 27
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5 febbraio 2004
Articolo 30
ORGANI SUSSIDIARI

Ogni organo sussidiario creato dalla Convenzione o in virtu' della medesima, puo', sulla base di una decisione della Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al presente Protocollo, esercitare funzioni a titolo del Protocollo, nel qual caso la Riunione delle Parti specifica le funzioni esercitate da detto organo.
Le Parti alla Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono partecipare, in qualita' di osservatori, ai lavori di qualsiasi riunione di un organo sussidiario del Protocollo. Quando un organo sussidiario della Convenzione agisce in quanto organo sussidiario del Protocollo, le decisioni di competenza del Protocollo sono adottate unicamente dalle Parti del Protocollo.
Quando un organo sussidiario della Convenzione esercita le sue funzioni in quanto organo sussidiario del Protocollo, ogni membro dell'Ufficio di Presidenza di tale organo sussidiario, che rappresenta una Parte alla Convenzione che non e' ancora Parte del Protocollo, viene sostituito da un nuovo membro che e' eletto, fra le Parti del Protocollo.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2004