Articolo 9 - Protocollo della Legge 15 gennaio 2004, n. 27
Articolo 8Articolo 10
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5 febbraio 2004
Articolo 9
RICEVUTA DI RITORNO DELLA NOTIFICA

La Parte importatrice indirizza per iscritto all'autore della notifica, entro novanta giorni, una ricevuta di ritorno della notifica. 2. La ricevuta di ritorno della notifica indica:
a) La data di ricezione della notifica; b) Se la notifica contiene, a prima vista, le informazioni di cui all'articolo 8,
c) Se convenga procedere conformandosi al quadro regolamentare della Parte importatrice o seguendo la procedura di cui all'articolo 10.

IL quadro regolamentare nazionale di cui al paragrafo 2 c) di cui sopra, deve essere conforme al Protocollo.
Il fatto che la Parte importatrice non accusi ricevuta di una notifica, non significa che essa acconsenta al movimento transfrontaliero intenzionale.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2004
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