Decreto 6 luglio 2012, n. 143

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. 1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005, ai sensi dell' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, riportato nel testo allegato.
        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.
        Avvertenza:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
        Note alle premesse:
        - Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale):
        «3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale».
        - Si trascrive il testo dell' art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , con il quale e' stato previsto che il Ministero della salute puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:
        «Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il Comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale».
        - Si trascrive il testo aggiornato dell' art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 :
        «7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 , n. 618 e n. 620 , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo».
        - Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
        «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
        I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
        - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13 novembre 2009 :
        «Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' sostituito dal seguente:
        "376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
        Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione ".».
        - Si trascrive il testo dell' art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilita' per il 2012):
        «88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all' art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

        Note all'art. 1:
        - Per il testo dell'art. 6, quarto comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 , vedi note alle premesse.
        - Per il testo dell'art. 18, comma 7, del citato decreto legislativo n. 502/1992 , cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517 , vedi nelle note alle premesse.
      • Allegato Accordo Collettivo Nazionale medici generici-Norma transitorie del Decreto 6 luglio 2012, n. 143

        Norma transitoria n. 1

        L'articolo 11, comma 9 si applica dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale per la durata di un anno. Allo scadere di tale termine, entro i tre mesi successivi la Commissione Paritetica si riunira' per valutare i risultati acquisiti.

        Norma transitoria n. 2

        Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 10 del presente accordo, e' confermata la commissione attualmente in carica.
      • Allegato Accordo Collettivo Nazionale medici generici-Dichiarazioni a verbale del Decreto 6 luglio 2012, n. 143

        Dichiarazione a verbale n. 1

        Dalla pubblicazione della presente convenzione, con l'entrata in funzione del sistema informativo NSIASN, decade automaticamente l'obbligo di aggiornamento del libretto sanitario dell'assistito.

        Dichiarazione a verbale n. 2

        Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilita' di estendere la copertura assicurativa, di cui all'articolo 13 del presente accordo, anche alle spese legali sostenute dal medico per fatti inerenti l'attivita' svolta per conto del Ministero, nei procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico stesso.

        Dichiarazione a verbale n. 3

        Le parti si impegnano a rivedersi in occasione dell'entrata a regime del sistema NSIASN al fine di esaminare le problematiche connesse e i relativi oneri.

        Dichiarazione a verbale n. 4

        Le parti concordano di rimandare alla contrattazione per il rinnovo dell'accordo della medicina generale la possibilita' di far eseguire dal medico di continuita' assistenziale le visite preventive d'imbarco in caso di non reperibilita' del medico fiduciario.

        Dichiarazione a verbale n. 5

        Il Ministero della salute si impegna ad emanare nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente accordo una circolare esplicativa sulle prestazioni di cui alla lettera B del nomenclatore tariffario dell'allegato «D» dell'ACN del 23 marzo 2005, con autorizzazione dell'Ufficio SASN competente.



        Parte di provvedimento in formato grafico