Articolo 15 del Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 14Articolo 16
Versione
24 ottobre 1963
Art. 15.
Beneficiari della pensione


La pensione non riversibile spetta a coloro che siano affetti da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio e che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani residenti in Italia;
b) abbiano compiuto gli anni diciotto;
c) versino in stato di bisogno.
E' da considerare, di regola, in stato di bisogno:
1) colui che, vivendo solo o convivendo con persone non obbligate agli alimenti, dispone di proventi di qualsiasi natura non superiori a L. 18.000 mensili;
2) colui che, convivendo con congiunti a suo carico nei confronti dei quali non vi siano altre persone obbligate agli alimenti e in grado di provvedervi, faccia parte di un nucleo familiare il quale (disponga di proventi mensili di qualsiasi natura non superiori, oltre alla somma di cui al numero 1), a L. 15.000 per ciascuna delle altre persone facenti parte di detto nucleo;
3) colui che convive a carico di persone tenute agli alimenti le quali, oltre alla somma di L. 18.000 mensili di cui fruisca il capo famiglia, abbiano proventi noti superiori a quelli indicati nel precedente punto 2);
4) colui che abbia persone tenute agli alimenti ma che non siano conviventi e non siano ritenute in grado di potervi provvedere adeguatamente.
Qualora l'ammontare dei proventi di ceti al punto 1) del secondo comma derivi da attivita' lavorativa del cieco, il limite di L. 18.000 e' elevato a L. 28.000 mensili.
Agli effetti del punto 2) del secondo comma si considerano a carico del minorato:
il coniuge;
i figli minori degli anni 18, celibi o nubili, e i figli in eta' superiore agli anni 18, celibi o nubili, purche' inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 :
i figli, celibi o nubili, di eta' superiore agli anni 18 e fino al 21° anno qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino mia scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, qualora non presentino lavoro retribuito e frequentino l'Universita';
i genitori, purche' abbiano superato i 60 anni di eta' per il padre i 55 per la madre, e senza limiti di eta' se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1930, n. 618 ;
i nipoti in linea diretta dei minorato formalmente affidati alla sua tutela o a quella del coniuge convivente ed a carico, a seguito di premorienza dei genitori e sempre che non vi siano altre persone tenute al loro mantenimento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1963