Art. 8.
L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165 , in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, e' sostituito dal seguente:
"La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni".
I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonche' a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165 , in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, e' sostituito dal seguente:
"La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni".
I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonche' a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.