Articolo 6 bis del Decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4
Articolo 6Articolo 7
Versione
27 febbraio 1983
Art. 6-bis. ((Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' per l'applicazione ed il pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'articolo 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta))
Entrata in vigore il 27 febbraio 1983
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