Art. 1. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143 ;
Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143 , ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con decreti ministeriali 21 agosto 1958 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 2 settembre 1958), 25 febbraio 1965 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 3 marzo 1965), 18 novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 4 dicembre 1971), 13 aprile 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 21 aprile 1976) e 29 giugno 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1981);
Sulla proposta dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;
Visto il parere favorevole emesso dal Comitato interministeriale dei prezzi il 26 marzo 1987, ai sensi dell' art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adeguamento della tariffa;
Decreta:
I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.
I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto nell'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto.
NOTE
Note alle premesse:
- L'articolo unico della legge n. 143/1958 (Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti), modificato dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 , cosi' recita:
"Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.
I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantita', fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 , o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilita' non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143 ".
- Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985), prevede, fra l'altro, che: "Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi".
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143 ;
Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143 , ed i successivi adeguamenti, con modificazioni, disposti con decreti ministeriali 21 agosto 1958 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 2 settembre 1958), 25 febbraio 1965 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 3 marzo 1965), 18 novembre 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 4 dicembre 1971), 13 aprile 1976 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 21 aprile 1976) e 29 giugno 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1981);
Sulla proposta dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;
Visto il parere favorevole emesso dal Comitato interministeriale dei prezzi il 26 marzo 1987, ai sensi dell' art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adeguamento della tariffa;
Decreta:
I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.
I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto nell'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto.
NOTE
Note alle premesse:
- L'articolo unico della legge n. 143/1958 (Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti), modificato dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 , cosi' recita:
"Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.
I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantita', fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 , o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilita' non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143 ".
- Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985), prevede, fra l'altro, che: "Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi".