Articolo 4 del Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 settembre 1996
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Versione
21 novembre 1996
Art. 4. 1. All' articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 2488 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale" )) ;
(( b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali" )) ;
(( b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva")) ;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 18 NOVEMBRE 1996, N. 586)) .
(( 2. L' articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa' di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo approvati" )) 3. L' articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Potere di denuncia al tribunale). - Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all' articolo 2409 del codice civile .".
Entrata in vigore il 21 novembre 1996
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