Decreto 23 giugno 2020, n. 105

Commentari0

    Giurisprudenza14

    Mostra tutto (14)
    • 1Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 17/12/2025, n. 410
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da TONOLO Marta Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di conto, iscritto al n. 32462 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65310, depositato in data 23 marzo 2020, reso da Roncada Mauro (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. [...]– PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n.186; Esaminati gli atti e i documenti del …
       Leggi di più...
      • conto giudiziale·
      • imprevidibilità e urgenza·
      • fondo economale·
      • DGRV n. 2440/2002·
      • regolarità gestione·
      • art. 139 c.g.c.·
      • minute spese·
      • spese di giudizio·
      • discarico agenti

    • 2Trib. Savona, sentenza 17/10/2024, n. 753
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale formato dai Giudici dr. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente dr. LUIGI ACQUARONE Giudice Rel. dr. STEFANO POGGIO Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1877.2022 R.C. CIV. tra Parte_1 in persona del Commissario Liquidatore [...] Pt_2 con sede in Savona, [...] elettivamente domiciliata in Savona, via Paleocapa n. 20/15, presso e nello studio dell'avv. Marco Pregliasco che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione ex art. 66 L.F; ATTRICE= contro , residente in [...], Controparte_1 , residente in [...], …
       Leggi di più...
      • prescrizione azione revocatoria·
      • inefficacia atto·
      • responsabilità amministratori·
      • eventus damni·
      • sospensione giudizio·
      • fondo patrimoniale·
      • art. 2901 C.C.·
      • azione revocatoria ordinaria·
      • competenza tribunale ordinario·
      • art. 66 L.F.·
      • consilium fraudis·
      • notifica art. 140 C.P.C.

    • 3TAR Roma, sez. 1S, sentenza 25/09/2024, n. 16584
      Provvedimento: Pubblicato il 25/09/2024 N. 16584/2024 REG.PROV.COLL. N. 09940/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9940 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Concettina Siciliano, Debora Bellocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA ZI NA in Roma, via della Giuliana, 35; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, rappresentati e difesi …
       Leggi di più...
      • art. 13-octies d.lgs. 97/2017·
      • concorso interno·
      • discrezionalità legislativa·
      • ruolo ad esaurimento·
      • disparità di trattamento·
      • D.M. 2017/2019·
      • giurisdizione amministrativa·
      • inquadramento personale·
      • legittimità costituzionale·
      • progressione di carriera

    • 4Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2025, n. 2465
      Provvedimento: Pubblicato il 25/03/2025 N. 02465/2025REG.PROV.COLL. N. 04580/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4580 del 2023, proposto da Presidio Ospedaliero Villa Letizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11; contro Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, in persona del legale …
       Leggi di più...
      • sospensione attività sanitaria·
      • opposizione di terzo·
      • difetto di competenza·
      • omessa motivazione·
      • art. 73 c.p.a.·
      • giurisdizione amministrativa·
      • ristori Covid-19·
      • art. 108 c.p.a.·
      • accreditamento strutture sanitarie·
      • eccesso di potere

    • 5TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 139
      Provvedimento: Pubblicato il 13/03/2023 N. 00139/2023 REG.PROV.COLL. N. 00347/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 347 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da S.R.L. Presidio Ospedaliero Villa IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …
       Leggi di più...
      • inammissibilità del ricorso·
      • silenzio della pubblica amministrazione·
      • rimborso dei costi fissi·
      • annullamento di atti amministrativi·
      • giurisdizione del Giudice Amministrativo·
      • documentazione a supporto delle richieste di rimborso·
      • violazione delle disposizioni normative·
      • difetto di competenza·
      • misure cautelari·
      • principio di proporzionalità·
      • ristoro per sospensione delle attività sanitarie a causa della pandemia·
      • motivi aggiunti·
      • art. 9 co. 1 lett. B) del D.L. n. 149 del 9.11.2020·
      • eccesso di potere·
      • Delibera di G.R.A. n. 298/2021
    Mostra tutto (14)

    Versioni del testo

    • Capo I : Concorso straordinario per direttore
    • Articolo 1
      Art. 1.

      Modalita' di accesso e bando di concorso

      1. L'accesso alla qualifica di direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell' articolo 259, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
      2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
      3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, di cui all' articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all' articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
      4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall' articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
      N O T E

      Avvertenza:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
      Note alle premesse:
      - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
      - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
      - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 , recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 » e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 "», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
      - Il testo vigente dell' articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' il seguente:
      «Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo8, comma 6, dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:
      a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo13-terdeldecreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143;
      b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo13-octiesdeldecreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5;
      c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo13-octiesdeldecreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5.
      2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
      3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
      4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
      5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.»
      - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
      - Il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
      «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
      - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , « Codice dell'amministrazione digitale », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
      - Il testo dell' articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e' il seguente:
      «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
      2.
      2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID).
      2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.
      2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
      2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .
      2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
      a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
      b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
      c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
      d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
      e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete;
      f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
      2-septies.
      2-octies.
      2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi.
      2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati.
      3.
      3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.»
      - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
      - Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2005, n. 293.
      - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
      - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, S.O.
      - Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233.
      - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

      Note all'art. 1:
      - Per il testo dell' articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , si vedano le note alle premesse.
      - Il testo dell'articolo 13-ter del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 , e' il seguente:
      «Art. 13-ter (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:
      1) vice direttore speciale;
      2) direttore speciale;
      3) direttore coordinatore speciale.
      2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
      3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.
      4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale.
      5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale.
      6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.
      7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
      8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale.
      9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
      10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
      11. La promozione alla qualifica di direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
      12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
      13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 , ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
      In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
      14. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.
      15. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
      16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell' articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
      17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale e specifica professionalita' inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di direzione di unita' organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con diretta responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.
      18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unita' in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.
      19. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell' articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
      20. Le posizioni organizzative di cui all' articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , sono conferite, in via transitoria, al personale di cui al presente articolo.»
      - Il testo dell'articolo 143 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e' il seguente:
      «Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
      a) godimento dei diritti politici;
      b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;
      c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
      d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 , e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
      e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
      f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
      g) qualita' morali e di condotta previste dall' articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ;
      h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
      2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
      Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
      3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
      4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
      5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»
      - Per il testo dell' articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , si vedano le note alle premesse.
    • Articolo 2
      Art. 2. Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
      2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
      a) scienza delle costruzioni;
      b) tecnica delle costruzioni.
      3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
      4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
      a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche;
      b) elementi di elettrotecnica;
      c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
      d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
      5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).