Articolo 34 del Decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274
Articolo 33Articolo 35
Versione
2 luglio 1992
Art. 34.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 2 luglio 1992
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