Articolo 35 del Decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274
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Decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274
Articolo 35 del Decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274
Versione 2 luglio 1992
Art. 35. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295
Entrata in vigore il 2 luglio 1992
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2005, n. 14070
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/03/2005 Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 423 Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 004616/2004 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIUDICE DI PACE di LUCCA; nei confronti di: 1) DEL TESTA FABIO, N. IL 06/09/1976; avverso SENTENZA del 18/12/2003 GIUDICE DI PACE di LUCCA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO; lette le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario che ha chiesto …
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insufficienza·
valutazione discrezionale del giudice·
prova dell'avvenuta riparazione del danno·
ipotesi prevista dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000·
condizioni·
estinzione (cause di)·
reato
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