Articolo 4 della Legge 10 maggio 1976, n. 249
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 maggio 1976
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Versione
13 luglio 1991
Art. 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N.202)) Il disposto del precedente comma si applica anche per la notifica degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Le spese per il pagamento dei compensi di cui ai precedenti commi sono ripetibili nei confronti dei destinatari degli atti notificati ai sensi del presente articolo, secondo modalita' da determinare con apposito decreto del Ministero delle finanze.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia fino a quando non sara' disciplinato con apposita legge il servizio di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 3466, 3854, 4652 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1976, integrati dal gettito dei recuperi di somme previsti dal terzo comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 luglio 1991
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