Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 settembre 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 settembre 1962 |
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 28 dell'Accordo stesso. - Articolo 2Art. 2.
Il direttore generale del Tesoro, ove occorra, stipulera' con la Banca Nazionale del Lavoro, sensi dell'art. 1 dell'Accordo, apposita convenzione da approvarsi, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri. - Articolo 3Art. 3.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, e per l'industria e commercio, verra' determinata la composizione, da parte italiana, della Commissione mista governativa prevista dall'art. 16 dell'Accordo.
Con decreto del Ministro per il tesoro verra' altresi' determinata la misura per il compenso da corrispondere ai membri italiani della Commissione mista di cui al comma precedente, in relazione ai lavori svolti.