Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1957, n. 1175
Articolo 5
Versione
17 dicembre 1957
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 17 dicembre 1957
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