Articolo 11 del Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685
Articolo 10Articolo 12
Versione
31 dicembre 1994
Art. 11. 1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Capo II
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione 'radio-diffusione' ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la prima diffusione di una emissione.".
Nota all' art. 11:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il capo II del titolo II cosi' recitava:
"Capo II - Dirirtti degli esercenti
il servizio di radiodiffusione
Art. 79. - Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:
1) di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;
2) di registrare a scopo di lucro la emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;
3) di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
I diritti previsti nel precedente comma si estendono alla televisione".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1994
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