Articolo 18 del Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 dicembre 1994
Art. 18. 1. Dopo l' art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 171-quater. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1994
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