Art. 20. 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406 , la legge 20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 , sono abrogati.
Nota all' art. 20:
- La legge n. 406/1981 reca misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati. Gli articoli 1 e 2 cosi' recitavano:
"Art. 1. - Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'".
"Art. 2. - La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato".
Nota all' art. 20:
- La legge n. 406/1981 reca misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati. Gli articoli 1 e 2 cosi' recitavano:
"Art. 1. - Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'".
"Art. 2. - La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato".