Articolo 4 del Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 dicembre 1994
Art. 4. 1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.".
Note all' art. 4:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. Il secondo comma dell'art. 61 cosi' recitava: "La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1994
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