Articolo 6 - Convenzione della Legge 28 agosto 1997, n. 302
Articolo 5Articolo 7
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16 settembre 1997
Articolo 6
1 Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonche' la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identita' etnica, culturale, linguistica o religiosa, in particolare nel settore dell'istruzione, della cultura e dei mezzi d'informazione.
2 Le Parti s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilita' o di violenza in ragione della loro identita' etnica, culturale, linguistica o religiosa.
Entrata in vigore il 16 settembre 1997
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