Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 giugno 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 agosto 2011 |
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Giurisprudenza • +500
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- valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso·
- delitto di rapina·
- applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen·
- art. 601, comma 3, cod. proc. pen·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/09/2021, n. 24413Provvedimento: 2441312 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE PIETRO CURZIO - Primo Presidente - ES LI -Presidente di Sezione - Ud. 25/05/2021 - ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - U.P.cam. - Presidente di Sezione - R.G.N. 10188/2020 ADRIANA DORONZO Cor. 24413 Rep. ENRICO MANZON - Consigliere - RT ST - Consigliere - Rel. Consigliere - ANTONELLO COSENTINO IA SI - Consigliere - ID IN - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10188-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI …Leggi di più...
- protezione umanitaria·
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/02/2021, n. 5292Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NN IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2018 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ric)rso; udita la relazione svolta dal componente Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale IU Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Francesco Scifo, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 5292 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 26/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari ha condannato …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2018, n. 20685Provvedimento: 20685 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - AVVOCATI STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - - Presidente Sezione - Ud. 17/07/2018 - FRANCESCO TIRELLI PU ANDREA SCALDAFERRI Consigliere - R.G.N. 7285/2017 (ear. 20685 - Rel. Consigliere - Rep. FRANCO DE STEFANO -- Consigliere - ADRIANA DORONZO ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA -- Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI ENZO VINCENTI -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7285-2017 proposto da: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA, in persona del …Leggi di più...
- interpretazione evolutiva in base alla normativa su comunicazioni a mezzo pec·
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2016, n. 3728Provvedimento: |: 3728/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Regolamento giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 22976/2014 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 2728 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. PE SALME' - Primo Pres.te f.f. - Ud. 17/11/2015 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU Rel. Consigliere Dott. OR RAGONESI CI. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Consigliere Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE MAN Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere - Dott. ANTONINO DI BLASI Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22976-2014 proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA …Leggi di più...
- dismissione del patrimonio immobiliare·
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- sussistenza·
- patrimonio dello stato e degli enti pubblici·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
- Articolo 1Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari 1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 2 AGOSTO 2011, N. 129)) ;
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato ((, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo)) .»;
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce ((condizione necessaria per l'esercizio di un diritto)) »;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all' articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale .»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell' articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;
5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;
i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell' articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.». - Articolo 2Art. 2. Modifiche all'articolo 183 - ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' sostituito dal seguente:
«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) , e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».