Art. 1.
L'effettivo esercizio da parte delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1 luglio 1981. ((2)) COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1981, N. 332 .
Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalita' di finanziamento dell'ulteriore attivita' da svolgere nonche' le funzioni di competenza statale di cui all' art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.
In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonche' il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonche' quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell' articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' comandato, a decorrere dal 1 luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , ad una delle unita' sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonche', in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attivita' di cui al comma precedente.
I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all' articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.
Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 22 gennaio 1982, n. 10 convertito dalla L. 23 marzo 1982, n. 97 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332 , nonche' il termine per il comando del personale alle unita' sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1 luglio 1982".
L'effettivo esercizio da parte delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1 luglio 1981. ((2)) COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1981, N. 332 .
Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalita' di finanziamento dell'ulteriore attivita' da svolgere nonche' le funzioni di competenza statale di cui all' art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.
In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1981 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonche' il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonche' quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell' articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' comandato, a decorrere dal 1 luglio 1981 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , ad una delle unita' sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonche', in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attivita' di cui al comma precedente.
I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 dicembre 1981, in base alle disposizioni di cui all' articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.
Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 22 gennaio 1982, n. 10 convertito dalla L. 23 marzo 1982, n. 97 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale per il controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332 , nonche' il termine per il comando del personale alle unita' sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1 luglio 1982".