Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all' articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti tecnici di cui all' articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.
3. Gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati, secondo le norme contenute nel presente regolamento, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011 in relazione al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 .
4. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 .
2. Gli istituti tecnici di cui all' articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.
3. Gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati, secondo le norme contenute nel presente regolamento, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011 in relazione al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 .
4. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 .