Articolo 6 del Decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387
Articolo 5Articolo 5 ter
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21 settembre 1987
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21 novembre 1987
Art. 6. 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.100.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, e' attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.800.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia e' attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:

19 anni 29 anni
5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, e dell'equo indennizzo.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987
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