Articolo 1 del Decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18
Articolo 2
Versione
15 febbraio 2000
Art. 1. 1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell' articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' differito al 14 maggio 2000.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2000
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