Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620
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22 ottobre 1980
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15 maggio 1981
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11 novembre 2012
Art. 12. Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime

I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1 gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aeroporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita' sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanita' si applicano le norme dell' art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Con decorrenza dal 1 gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.
(1) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 8 maggio 1981, n. 208 , convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1981, n. 344 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "i termini previsti dall' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , sono prorogati con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 , convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 , ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".
Entrata in vigore il 11 novembre 2012
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