Articolo 17 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
Articolo 16Articolo 19
Versione
21 luglio 2000
>
Versione
15 maggio 2005
Art. 17. Soggetti beneficiari 1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione ((alla)) data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ((ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,)) nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:
a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) i soggetti che esercitano una libera professione;
d) i titolari di partita IVA;
e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
f) gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente