Articolo 9 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
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Art. 9. (Principi generali) .

1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile ((o femminile)) , a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
2. La concessione delle misure di cui al presente capo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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