Articolo 4 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
Articolo 3Articolo 4 bis
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21 luglio 2000
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22 febbraio 2014
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1 maggio 2019
Art. 4. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 ((...)) , le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. ((L'importo massimo delle spese ammissibili e' innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.))
Entrata in vigore il 1 maggio 2019
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