Articolo 8 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111
Articolo 7Articolo 9
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3 marzo 1992
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22 febbraio 2003
Art. 8. (( Programma di vigilanza annuale )) 1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14 )) .
4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle unita' sanitarie locali realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanita', un apposito programma di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, fabbricati in Italia o all'estero, i cui risultati sono riportati nella relazione di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1986, n. 462 .
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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