Articolo 11 - Accordo della Legge 5 ottobre 1991, n. 341
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 novembre 1991
Articolo 11
Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Entrata in vigore il 1 novembre 1991
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