Articolo 7 - Accordo della Legge 14 giugno 2011, n. 99
Articolo 6Articolo 8
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8 luglio 2011
Art. 7.

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o in Istituti affini, cosi' come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.
Entrata in vigore il 8 luglio 2011