Provvedimento: […] 2. Con atto di appello notificato l'11 giugno 1999 la Provincia di Vicenza chiedeva la riforma di tale sentenza, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia alla stregua di due articolate serie di motivi, con la prima delle quali confutava la pretesa violazione dell'art. 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993, dell'art. 15 del D.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 6 del D.L. n. 514 del 1995, de D.L. n. 38 del 1996, nonché la presunta carenza di motivazione, mentre con la seconda riproponeva sinteticamente le argomentazioni già svolte in primo grado quanto all'infondatezza di tutti gli altri motivi di censura sollevati dal ricorrente, non esaminati per assorbimento.
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