Articolo 6 del Decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514
Articolo 5Articolo 7
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3 febbraio 1996
Art. 6. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Entrata in vigore il 3 febbraio 1996
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