Articolo 14 vicies quater del Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115
Articolo 14 vicies terArticolo 14 vicies quinquies
Versione
23 agosto 2005
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1 gennaio 2007
Art. 14-vicies quater. (Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore)


1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell' articolo 9, commi 5 , 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto. ((8))
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 778) che "Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell' articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , e successive modificazioni."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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