Art. 5. (( (Disposizioni in materia di targatura e
di requisiti per la guida dei ciclomotori) )) (( 01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa e' personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo". )) ((coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore)) ((e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.)) (("1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;)) (( 1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128 , 129 , 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))
di requisiti per la guida dei ciclomotori) )) (( 01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa e' personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo". )) ((coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore)) ((e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.)) (("1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale;)) (( 1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128 , 129 , 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))