Art. 14-sexies. (( (Incarichi dirigenziali) )) (( 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le parole: "non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni".
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell' articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 .
3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo le parole: "anche presso amministrazioni statali," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,".
4. All' articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , comma 1, terzo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni". ))
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell' articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 .
3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo le parole: "anche presso amministrazioni statali," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,".
4. All' articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , comma 1, terzo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni". ))