Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 ottobre 2020 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 ottobre 2020 |
Commentario • 1
- 1. Approfondimenti Archivihttps://www.publika.it/
Ad oltre un anno dall'entrata in vigore del Dl n. 112/08 gli enti locali si stanno ancora chiedendo come applicare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti previste dall'art. 76 comma 5. In risposta a … In attesa di successivi approfondimenti su specifiche tematiche, riportiamo di seguito il testo completo del D.lgs. 150/09 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Scarica dal link sottostante il testo completo dell'approfondimento. Approfondimento n. 23… Delle novità del Decreto Brunetta, le progressioni verticali stanno catalizzando l'attenzione degli operatori delle autonomie locali. Non vi è dubbio che da ora in poi non si possa procedere …
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Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
- Art. 3. Misure attuative della Convenzione 1. Per l'attuazione delle finalita' previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalita' di attuazione della Convenzione, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.
2. Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.