Articolo 4 del Decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511
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7 maggio 1981
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9 agosto 1981
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23 febbraio 1982
Art. 4.

Sono istituiti presso il Ministero dei trasporti i ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti al traffico aereo.
Nei ruoli di cui al precedente comma viene inquadrato, secondo le modalita' e la gradualita' di cui al terzo comma del presente articolo ed entro il termine inderogabile di sedici mesi dalla data del decreto di nomina del commissario, il personale militare e civile dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio quale controllore abilitato o quale assistente al traffico aereo e che entro trenta giorni da quest'ultima data ne abbia fatto domanda.
Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, puo' altresi' fare domanda di immissione nei ruoli il personale in attivita' di servizio che non abbia perso la relativa abilitazione da piu' di tre anni. Entro novanta giorni dalla medesima data puo' essere esercitata l'eventuale revoca della domanda di immissione nei ruoli di cui al primo comma.
Il personale di cui al secondo comma che abbia presentato domanda e' collocato in soprannumero nel ruolo di appartenenza e l'inquadramento nei ruoli transitori, fatte salve le esigenze dell'Aeronautica militare, avviene gradualmente in concomitanza con il trasferimento degli impianti, nei limiti delle dotazioni organiche degli impianti stessi, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) pertinenza del personale addetto agli impianti trasferiti;
2) incarico svolto e abilitazione professionale nel settore;
3) anzianita' di servizio e di assistenza al volo.
A partire dalla data del suddetto inquadramento il personale e' soggetto alla normativa prevista per il personale civile dello Stato, in quanto applicabile.
La decorrenza del passaggio nei ruoli del commissariato, agli effetti giuridici ed economici, e' fissata al 1 gennaio 1980. Da questa data a parita' di mansioni corrisponde eguale retribuzione, alle condizioni definite, sulla base della legislazione vigente, in applicazione della legge di cui al primo comma dell'articolo 1.
Al fine di garantire la completa funzionalita' del servizio il personale dell'Aeronautica militare addetto agli impianti e servizi che passano alle dipendenze del commissariato, che non abbia presentato la domanda prevista dal secondo comma, puo' essere comandato presso il commissariato stesso sino alla sua sostituzione con personale dei due ruoli civili. Tale sostituzione deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di nomina del commissario.
Il personale che abbia presentato la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei sedici mesi dalla data del decreto di nomina del commissario sia rimasto addetto agli impianti e servizi restati di pertinenza dell'Aeronautica militare e' inquadrato nei ruoli del commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso gli impianti e i servizi medesimi, rimanendo assoggettato agli stessi obblighi di servizio del personale dell'Aeronautica militare, fino alla sua sostituzione con personale militare, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data del decreto di nomina del commissario.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma viene mantenuto, a partire dalla data di inquadramento, il trattamento economico percepito nell'Aeronautica militare ed il relativo onere finanziario fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Nel caso in cui tale onere sia gia' stato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
In aggiunta al trattamento economico di cui all'ottavo comma compete al suddetto personale una indennita' non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:
a) assistente al traffico aereo, lire duemila;
b) controllore del traffico aereo, lire tremila.
L'indennita', il cui onere grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, e' corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma, a partire dalla data di inquadramento nei ruoli medesimi, viene inoltre corrisposta una indennita' onnicomprensiva di lire ottantamila mensili, in sostituzione dei benefici attualmente goduti in virtu' dello stato militare.(3)

(2) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 24 marzo 1981 n. 145 ha disposto (con l'art. 38 comma 1) che "Il Commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 e convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 635 , e' soppresso con decreto del Ministro dei trasporti a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto" previsto dall'art. 5 del suindicato D.P.R. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 giugno 1981 n. 283 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981 n. 432 , ha disposto (con l'art. 28-bis comma 2) che "La misura dell'indennita' prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 , viene elevata a L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sara' determinato il trattamento economico e giuridico". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 21 gennaio 1982 (in G.U. 8/2/1982, n. 37) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' dichiarata la soppressione del commissariato per l'assistenza al volo civile istituito con il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635 , a partire dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842 ".
Entrata in vigore il 23 febbraio 1982
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