Articolo 3 del Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 marzo 2001
Art. 3.
1. All' articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, capoverso, all' articolo 27 di decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 :
1) al comma 1, lettera a), le parole "secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1o aprile 1981, n. 121 " sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter";
2) al comma 1, alla lettera b), le parole "del titolo di studio di cui all' articolo 52, primo comma della legge 1o aprile 1981, n. 121 ", sono sostituite dalle seguenti: "del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d)";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.".
b) al comma 5, dopo il primo capoverso, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia) 1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di
cui all' articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 .
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. A perita di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4 Al concorso non sono ammessi coloro che sono espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici che hanno riporto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.
Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.
Art. 27-quater (Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'.
2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.
Art. 27-quinquies (Emolumento pensionabile)
1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo
sevizio nella qualifica e che, nell'anno precedente, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retribuivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 .;
c) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. Dopo l' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Emolumento pensionabile)
1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione, e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelannente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettera a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ."
d) al comma 8, primo capoverso, all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , le parole "mediante scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante scrutino per merito assoluto";
e) al comma 8, dopo il primo capoverso, e' inserito il seguente:
"Art. 31.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo)
1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio non inferiore a "buono" e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, il trattamento economico e' attribuito, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio l957, n. 3.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore."
f) al comma 8, dopo il secondo capoverso, recante l' articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , sono aggiunti i seguenti:
"Art. 31-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblico sicurezza)
1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel biennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 31-quater (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "sostituto commissario".
2. E' escluso selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio procedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave del richiamo scritto.
3. per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal sevizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinate per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, e' effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 .
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo, rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalita' di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
6. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza "sostituti commissari, possono essere attribuite, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 5, le funzioni di vice dirigente di Uffici o unita' organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza ma quelle di cui al medesimo articolo 26, comma 5.
Art. 31-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater
sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".
Entrata in vigore il 31 marzo 2001
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